La Consulta ammette il conflitto di attribuzione sul caso Ruby

La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato sollevato dalla Camera dei Deputati il 5 aprile scorso nei confronti della procura di Milano sul caso Ruby. La decisione, però, è solo un preliminare via libera: il conflitto sarà deciso nel merito solo tra qualche mese. L’ammissibilità del conflitto di attribuzioni non obbliga la procura a sospendere il processo, ma gliene dà la facoltà.
23 AGO 20
Immagine di La Consulta ammette il conflitto di attribuzione sul caso Ruby
La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato sollevato dalla Camera dei Deputati il 5 aprile scorso nei confronti della procura di Milano sul caso Ruby. La decisione, però, è solo un preliminare via libera: il conflitto sarà deciso nel merito solo tra qualche mese. L’ammissibilità del conflitto di attribuzioni non obbliga la procura a sospendere il processo, ma gliene dà la facoltà.
La Consulta in una nota ha reso noto che “è ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato sollevato dalla Camera dei Deputati nei confronti della procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del gip presso lo stesso Tribunale, a seguito della richiesta di giudizio immediato da parte della Procura e del decreto di giudizio immediato emesso dal gip nei confronti del presidente del Consiglio, membro della Camera dei Deputati”.

Il conflitto riguarderebbe
l’accusa di concussione, fattispecie che i giudici di Milano hanno riscontrato nella telefonata che il premier fece alla questura di Milano per ottenere il rilascio di Ruby. La tesi sostenuta dal parlamento e per ora avvallata dalla Consulta è che la concussione sia un reato di natura ministeriale, quindi ricompreso nella fila della costituzione all’art. 96: “Il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”. Il principio è stato poi reso operativo dalla legge del 1989.